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E’ di fondamentale importanza per la tutela della propria attività e per la salvaguardia della salute e sicurezza dei propri lavoratori effettuare la Valutazione del Rischio Fulminazioni.

La Valutazione del Rischio di fulminazione rientra tra gli obblighi del datore di lavoro previsti dal Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro, infatti si tratta di una valutazione obbligatoria, che deve essere eseguita al fine di adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione dei lavoratori dalle scariche atmosferiche.

Tale obbligo è specificato nel capo III del Titolo III del D.lgs. 81/08 dedicato agli “Impianti ed apparecchiature elettriche”.

L’Articolo 80 prevede, tra gli obblighi del datore di lavoro, anche tutte le misure per la salvaguardia dei lavoratori dai “rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, quelli derivati da (…) fulminazione diretta ed indiretta (…)”.

L’Articolo 84 specifica: “Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche”.

I fulmini possono generare rischi diversi:

– rischio di perdita di vite umane, inclusi i danni permanenti;
– rischio di perdita di servizio pubblico;
– rischio di perdita di patrimonio culturale insostituibile;
– rischio di perdita economica.

E’ quindi di fondamentale importanza affidarsi a tecnici specializzati che siano in grado di effettuare una Valutazione dei Rischi  corretta ed indicare le verifiche periodiche da effettuare all’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

A partire dal 1° giugno 2020 è entrata in vigore la norma CEI EN IEC 62858 che ha introdotto l’obbligo di aggiornare le valutazioni del rischio fulminazione ogni 5 anni.

 

Le verifiche degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche dovranno essere effettuate con la seguente frequenza:

  • Periodicità biennale: Cantieri, locali adibiti ad uso medico e similari (compresi veterinari, dentisti ed estetisti dove vengono utilizzati apparecchi elettromedicali), luoghi con pericolo di esplosione, luoghi identificati con la sigla Ma.R.C.I. (Maggior Rischio in Caso di Incendio) o comunque rientranti all’interno di contesti classificati Ma.R.C.I. (es. negozi ubicati all’interno dei centri commerciali) ed, in generale, in tutti i luoghi soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco e al Certificato di Prevenzione Incendi (elencate all’interno del DPR 151/2011);
  • Periodicità Quinquennale: In tutti gli altri casi.

(Foto: grazie all’amico Enrico Barelli che ci ha concesso l’utilizzo della foto)