L’obbligo di formazione dei lavoratori è previsto al comma 1 dell’art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 8, secondo il quale:
“1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”.
Ai titoli del D. Lgs. n. 81/2008 successivi al I, nel comma 3 dello stesso articolo 37, per quanto riguarda la formazione sui rischi specifici, secondo il quale:
“3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2”.
MA QUANDO DEVE ESSERE EFFETTUATA LA FORMAZIONE?
Sfatiamo il mito dei 60 giorni!
Lo stabilisce il comma 4 dell’articolo 37 del D.Lgs 81:
“4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi”.
Le modalità di erogazione dei cosi sono definite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con l’accordo raggiunto nella seduta del 21/12/2011 (Rep. Atti n. 221/CSR), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012.
L’Accordo al punto 10 cita:
“Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.
Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione.
In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”-
Ricapitolando, la formazione (neo assunti, preposti, dirigenti) deve essere effettuata:
- ANTERIORMENTE ALL’ASSUNZIONE
o (solo se non possibile la formazione prima dell’assunzione)
- CONTESTUALMENTE ALL’ASSUZIONE STESSA e comunque deve essere completata prima che il lavoratore sia adibito alla sua attività.
I 60 giorni indicati nell’Accordo non costituiscono un periodo entro il quale il datore di lavoro ha l’obbligo di avviare la formazione ma un periodo entro il quale lo stesso la deve comunque completare se proprio non lo ha potuto fare prima che il lavoratore fosse avviato alla sua attività.
La sanzione per gli inadempienti è stabilita dall’art. 55 comma 5 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008 nell’arresto da due a quattro mesi o nell’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
Parte della formazione può essere effettuata in modalità e-learning. Puoi verificare i corsi on line disponibili al link:
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Il calendario 2017 della formazione in aula programmata da S&M Advisors, sede A.N.COR.S. di Bologna, è visibile al link:
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