Ormai dal lontano 2013 è entrato in vigore l’obbligo per le imprese che effettuano installazioni, manutenzioni e riparazione di impianti di climatizzazione, condizionamento e refrigerazione la certificazione dell’impresa secondo il Reg. 303/08, abrogato e sostituito dal Reg. UE 2015/2067 del 15 novembre 2015.
Anche le imprese individuali, con tecnico in possesso della certificazione della persona (“patentino frigorista”) sono assoggettati a tale obbligo.
L’assenza di tale certificazione può comportare l’incorrere in pesanti sanzioni amministrative sia a carico dell’impresa che del committente dei lavori.
Il sistema sanzionatorio è definito dal Decreto Legislativo n. 26 del 05 marzo 2013 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra).
L’attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni è esercitata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per quanto riguarda le imprese si riportano di seguito le principali sanzioni previste, rimandando al provvedimento per maggiori dettagli.
Art. 4 Le imprese che effettuano il recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/40/CE, con esclusione della attività di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti stessi, impiegando personale non in possesso dell’attestato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di rifiuti.
Art. 5 Le imprese che effettuano l’attività di contenimento o recupero per apparecchiature quali circuiti di raffreddamento di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria e di pompe di calore; apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra; impianti di protezione antincendio ed estintori e commutatori ad alta tensione e che, nell’ambito di tali attività, prendono in consegna gas fluorurati ad effetto serra utilizzando personale non in possesso del pertinente certificato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro – le imprese che svolgono le attività disciplinate dai regolamenti (CE) n. 303/2007 e n. 304/2007 senza essere in possesso del pertinente certificato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Art. 10 le imprese che non ottemperano agli obblighi di iscrizione al registro, di cui all’articolo 13 dello stesso decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
La certificazione ha una durata di cinque anni, e deve essere rinnovata annualmente.
Il rinnovo annuale è solo ti tipo documentale e non prevede un sopralluogo da parte dell’ispettore dell’ente di certificazione.
S&M Advisors nel corso degli anni ha già accompagnato più di 250 imprese nell’iter di certificazione, offrendo un servizio completo che prevede:
- predisposizione dei documenti richiesti (piano della qualità, procedure, moduli di registrazione);
- organizzazione di sessioni di comparazione strumentale, richieste dagli enti certificatori;
- assistenza in fase di verifica ispettiva da parte dell’ente di certificazione.
Il servizio offerto da S&M Advisors può essere esteso anche in fase di mantenimento della certificazione.
Il servizio prevede:
- supporto nella raccolta della documentazione richiesta annualmente dall’ente di certificazione;
- verifica della documentazione fornita;
- invio della documentazione all’ente di certificazione;
- supporto nei rapporti con l’ente di certificazione;
- organizzazione di sessione di comparazione strumentale per la verifica del corretto funzionamento degli strumenti.
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