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Il Reg (CE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, stabilisce che gli operatori del settore alimentare devono garantire che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico.
La redazione del Manuale di Autocontrollo Igienico Sanitario con il metodo HACCP (Hazard Analisys and Critical Control Point) è un obbligo legislativo per tutte le attività che operano nel settore alimentare dalla piccola attività di vendita al dettaglio/somministrazione di alimenti alla grande industria alimentare.
L’omessa predisposizione di procedure di autocontrollo igienico sanitario basate sui principi dell’HACCP, quali ad esempio mancanza del piano di autocontrollo, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 6.000. La medesima sanzione è prevista per la mancata o non corretta applicazione del piano di autocontrollo (manuale HACCP) come ad esempio: assenza di registrazioni, assenza di verifiche previste dal piano di autocontrollo, etc..
Con la DGR 1869/2018 della Regione Emilia Romagna, per alcune tipologie di imprese alimentari è possibile adottare procedure semplificate del sistema HACCP.
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